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Articolo pubblicato il 17-07-2004
di Annamaria Daniele

Numero 7 - Anno I
17 Luglio 2004





Sui danni da trasfusione e da vaccinazioni obbligatorie

Vaccinazione La legge n. 210 del 1992 stabilisce un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

In particolare, hanno assunto specifico rilievo gli articoli 1 e 2 di tale legge.

L'articolo 1 stabilisce, difatti:
  • al primo comma che "chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge".
  • lo stesso articolo al comma due: "l'indennizzo spetta anche ai soggetti che risultano contagiati da infezione di HIV a seguito di somministrazione di sangue e dei suoi derivati, nonché agli operatori sanitari, che in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con il sangue e i suoi derivati provenienti da soggetti affetti da HIV".
  • il comma tre: "i benefici di cui alla presente legge spettano, altresì, a coloro che presentino danni irreversibili da epatite post-trasfusionali".
  • il comma 4: "i benefici di cui alla seguente lettera spettano alle
  • persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenze di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1;
  • alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si sia sottoposto a vaccinazione, che pur non essendo obbligatorie risultino necessarie,
  • ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni no obbligatorie
L'articolo 2 della stessa legge al primo comma definisce la struttura e l'ammontare dell'indennizzo.

Al secondo comma ne chiarisce la decorrenza: "…..ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del 1 comma e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria".

Il secondo comma, quindi, dell'articolo 2 fa espresso riferimento, al fine delle corresponsione di un indennizzo tra l'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo definitivo, ai casi elencati al primo comma dell'articolo 1, ai casi, in altre parole, in cui le patologie siano state riportate a seguito dell'effettuazione di vaccinazioni obbligatorie.

Chiarito il dato legislativo, il problema, che è stato posto in rilievo in sede processuale, è quello relativo all'estensione di questo indennizzo a tutti i soggetti elencati nella l. n.230 e non solo a quelli sottoposti a vaccinazione obbligatoria.

Due sono stati gli schieramenti:

Il primo orientamento, portato avanti dalla Corte di Cassazione (sent. n. 11659 del 29.07.2003), stabilisce che l'assegno una tantum, di cui al comma 2 dell'articolo 2, spetta soltanto ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatorie, con esclusione di coloro i quali presentino danni irreversibili da epatite post-trasfusionale.

La Corte di Cassazione si basa sulle osservazioni che la Corte Costituzionale ha riportato in merito alla questione dei casi di infezioni da virus Hiv e Hcv (epatiti c), conseguenti a trasfusione di sangue e derivati, verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 210.

Il caso riguardava la decorrenza dell'indennizzo che per i danneggiati da trasfusione era calcolato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, dalla conoscenza dell'evento dannoso o dalla conoscenza che di questo abbia avuto l'interessato.

La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione non fondata.

I motivi di tale ultima decisione sono dati dalla delineazione dei confini tra danno da vaccinazione obbligatoria e danno da trasfusioni.

In primo luogo, la Corte, pur ammettendo che anche quest'ultimo trattamento presenti una natura necessitata, che deriva dal rischio alla vita, precisa che lo stesso, tuttavia, non è imposto da legge.

E questo rende la logica politica sociale, che regge le due fattispecie, differente.

La vaccinazione obbligatoria, infatti, ha come presupposto la promozione della salute collettiva tramite un trattamento sanitario. La diversa disciplina approntata per l'indennizzo, corrisposto per questa particolare situazione, ha fondamento nel generale obbligo di solidarietà nei confronti di quanti vengano a soffrire di un pregiudizio per la loro salute in seguito alla sottoposizione di tale trattamento obbligatorio.

L'aver il legislatore approntato una disciplina diversa, aggiunge la Corte, rientra nella sua totale discrezionalità e, perciò solo, insindacabile.

La Corte di Cassazione non fa altro che adottare l'interpretazione della Corte Costituzionale con le conseguenze che abbiamo già visto.

Il secondo orientamento ci viene dato dalla giurisdizione di merito.

Il Tribunale di Roma (nella sentenza 9 giugno del 2003), esattamente, prospetta un'interpretazione estensiva della norma, adottando, a supporto della propria tesi, invece, un diversa pronuncia della Corte Costituzionale (n.27/98), che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1 della legge 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il riconoscimento di un indennizzo anche a soggetti che abbiano riportato lesioni irreversibili per essersi sottoposti a vaccinazione "non obbligatoria".

A seguito, infatti, di tale sentenza l'indennizzo spetta anche (l. n. 362 del1999 disposizione urgente in materia sanitaria) a chi si sia sottoposto a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria (nel periodo di vigenza della l. 695 del 1959)

Per la qual cosa, in base alle ultime argomentazioni prospettate, l'assegno una tantum previsto dall'articolo 2 secondo comma, per il Tribunale di merito, spetta non solo ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, di cui all'articolo 1 primo comma, ma a tutte le categorie prese in considerazione dalla legge speciale e, quindi, anche a coloro, i quali presentino danni irreversibili da epatite post-trasfusionale.


Autore: Annamaria Daniele


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