Nella nota del ministero si spiega che tutti i prodotti che rientrano nelle categorie definite dal Regolamento Ue, privi di una storia significativa di consumo alimentare nell'Unione Europea al 15 maggio del 1997, sono da considerarsi "novel food". Questo significa che per un eventuale impiego alimentare, hanno bisogno di un'autorizzazione preventiva a livello Ue dopo averne accertata la loro sicurezza alle quantita' di assunzione proposte. Il ministero segnala nella nota che l'autorizzazione di un novel food deve essere richiesta ora alla Commissione europea, seguendo le linee guida recentemente pubblicate dall'EFSA. E il novel food puo' essere immesso in commercio solo dopo il rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni che questa stabilira'. Tutti gli insetti per un impiego alimentare sono novel food e al momento nessuna specie di insetto (o suo derivato) e' autorizzata per questo scopo.
In riferimento all'articolo 35 del Regolamento (UE) 2015/2283 sulle "Misure transitorie", il ministero della Salute chiarisce anche che alcuni Stati membri hanno ammesso a livello nazionale la commercializzazione di qualche specie di insetto in un regime di "tolleranza". "E' stato comunque stabilito - si legge nella circolare della Salute - con lo stesso articolo, che per le specie in questione deve essere presentata una domanda di autorizzazione, al fine di definire le condizioni atte a garantirne la sicurezza d'uso per una libera circolazione sul mercato Ue. Nel frattempo gli Stati membri che ne hanno ammesso la commercializzazione prima del 1 gennaio 2018 possono continuare a mantenerle sul loro mercato". In Italia, ricorda infine il ministero, non e' stata ammessa alcuna commercializzazione di insetti e quindi la commercializzazione come alimento di un insetto o di un suo derivato potra' essere consentita solo quando sara' rilasciata a livello Ue un'autorizzazione in applicazione del regolamento (Ue) 2015/2283.